Ieri e oggi: leggi a confronto
Qui sotto un confronto fra le leggi razziali e un’ordinanza comunale sulla sosta di Sinti e Rom (le parole Sinti e Rom sono state sostituite da ebrei e ebraico).
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
REGIO DECRETO – LEGGE 15 novembre 1938 – XVII, n. 1779 Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
- Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica.
- Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
- Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
- Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
- Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
- Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione […]
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. - Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
- Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Regolamento per la sosta degli Ebrei residenti o in transito nel territorio dello Stato Italiano.
Art. 1
Il presente regolamento disciplina la sosta e il transito degli Ebrei residenti o in transito nel territorio Italiano, sia su aree pubbliche che private.
Art. 2
L’Italia prende atto delle persone attualmente iscritte all’anagrafe della popolazione residente nello Stato, appartenenti a nuclei familiari ebrei, originariamente stanziali nel territorio.
Le nuove residenze saranno limitate alla ricettività sostenibile dell’area attualmente occupata dalle famiglie ebree iscritte anagraficamente in questo Stato.
Art. 3
E’ vietata su tutto il territorio nazionale la sosta di veicoli e rimorchi destinati ad alloggio di ebrei se non nelle aree espressamente individuate.
Art. 5
Gli animali domestici di proprietà degli ebrei devono essere opportunamente custoditi onde evitare che possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli o disagio alle persone. I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati, e tale adempimento deve essere comprovato da idonea documentazione. I proprietari devono garantire la pulizia e l’igiene degli stessi.
Art. 6
E’ fatto divieto agli Ebrei di importunare le persone, gli esercizi pubblici o commerciali e le famiglie con continue richieste di servizi, elemosine, o altro che comunque siano origine di disturbo alla quiete dell’abitato. In particolare è vietato in maniera assoluta l’uso dei minori per le attività di accattonaggio.
Art. 7
La comunità ebraica e le persone che ne fanno visita dovranno mantenere un atteggiamento ed un decoro consono alla zona circostante e rispettare le tradizioni e la cultura autoctona.
Parenti ed amici non potranno sostare nei pressi dell’area o nell’area stessa.
L’accesso e le visite nelle aree cimiteriali dovrà avvenire secondo le norme previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, cui si fa espresso rinvio.
Art. 8
[…] L’evasione accertata dall’obbligo scolastico e lo sfruttamento dei minori per l’accattonaggio, danno luogo all’allontanamento dall’area occupata.
I minori ebrei frequentanti le scuole dell’obbligo devono sempre mantenere le condizioni igieniche personali idonee all’ambiente scolastico, evitando di arrecare disturbo o molestie agli altri alunni con odori o abbigliamento non adeguato.
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