Ieri e oggi: leggi a confronto

Qui sotto un confronto fra le leggi razziali e un’ordinanza comunale sulla sosta di Sinti e Rom (le parole Sinti e Rom sono state sostituite da ebrei e ebraico).

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA

REGIO DECRETO – LEGGE 15 novembre 1938 – XVII, n. 1779 Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana

  • Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica.
  • Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
  • Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana

CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni

  • Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
  • Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.

CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica

  • Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
    a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
    b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
    c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione […]
    d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
    e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila.
  • Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
  • Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Regolamento per la sosta degli Ebrei residenti o in transito nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la sosta e il transito degli Ebrei residenti o in transito nel territorio Italiano, sia su aree pubbliche che private.

Art. 2

L’Italia prende atto delle persone attualmente iscritte all’anagrafe della popolazione residente nello Stato, appartenenti a nuclei familiari ebrei, originariamente stanziali nel territorio.

Le nuove residenze saranno limitate alla ricettività sostenibile dell’area attualmente occupata dalle famiglie ebree iscritte anagraficamente in questo Stato.

Art. 3

E’ vietata su tutto il territorio nazionale la sosta di veicoli e rimorchi destinati ad alloggio di ebrei se non nelle aree espressamente individuate.

Art. 5

Gli animali domestici di proprietà degli ebrei devono essere opportunamente custoditi onde evitare che possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli o disagio alle persone. I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati, e tale adempimento deve essere comprovato da idonea documentazione. I proprietari devono garantire la pulizia e l’igiene degli stessi.

Art. 6

E’ fatto divieto agli Ebrei di importunare le persone, gli esercizi pubblici o commerciali e le famiglie con continue richieste di servizi, elemosine, o altro che comunque siano origine di disturbo alla quiete dell’abitato. In particolare è vietato in maniera assoluta l’uso dei minori per le attività di accattonaggio.

Art. 7

La comunità ebraica e le persone che ne fanno visita dovranno mantenere un atteggiamento ed un decoro consono alla zona circostante e rispettare le tradizioni e la cultura autoctona.

Parenti ed amici non potranno sostare nei pressi dell’area o nell’area stessa.

L’accesso e le visite nelle aree cimiteriali dovrà avvenire secondo le norme previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, cui si fa espresso rinvio.

Art. 8

[…] L’evasione accertata dall’obbligo scolastico e lo sfruttamento dei minori per l’accattonaggio, danno luogo all’allontanamento dall’area occupata.

I minori ebrei frequentanti le scuole dell’obbligo devono sempre mantenere le condizioni igieniche personali idonee all’ambiente scolastico, evitando di arrecare disturbo o molestie agli altri alunni con odori o abbigliamento non adeguato.

 

Nota importante: Si ribadisce che il regolamento si riferisce a cittadini Sinti e Rom e che la parola ebrei è stata inserita per mostrare le similitudini con un triste passato.

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