Abc legge su immigrazione e asilo
In questo post propongo un riassunto della legislazione su immigrazione e asilo che vuol essere sintetico e semplice, senza addentrarsi in particolari legislativi di difficile comprensione.
Testo unico sull’immigrazione: è il Decreto Legislativo n. 286 del 1998 che contiene tutte le normative legate all’immigrazione (legge n. 40/98 c.d. Turco-Napolitano; legge n. 189/2002 c.d. Bossi-Fini; legge n. 94/2009 c.d. Pacchetto di sicurezza Maroni). Questa legge regolamenta la posizione dei cosiddetti migranti economici, degli studenti, di chi viene in Italia per lavorare, fare il turista, farsi curare e così via.
Legislazione sull’asilo politico: Sono le leggi che regolamentano la posizione di profughi, rifugiati politici, richiedenti asilo e protezione umanitaria; la principale legge deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951. In recepimento alle direttive europee l’Italia ha adottato le seguenti leggi: D. Lgs. n. 85/2003, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario (diritto d’asilo)
D. Lgs. n. 140/2005, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (diritto d’asilo)
D. Lgs. n. 251/2007, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (diritto d’asilo)
Direttive Europee: Sono leggi emanate dall’Unione Europea che gli stati membri sono obbligati a recepire nella propria legislazione nazionale, pena multe per infrazione.
Ecco la definizione corretta relativa allo status delle varie tipologie di rifugiati e profughi secondo la Carta di Roma:
– Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, il richiedente asilo ha diritto di soggiorno nel paese competente per l’esame della sua domanda, anche se è arrivato senza documento e in modo irregolare.
– La definizione del termine rifugiato si trova nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, di cui l’Italia è uno dei 147 Paesi che l’hanno firmata. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene quindi riconosciuto alle persone che si trovano nella condizione prevista dalla Convenzione, cioè a chi ha un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione . Rientrano nel termine “persecuzione” determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
– La “protezione sussidiaria” è una forma di protezione internazionale introdotta dalla normativa dell’Unione Europea come ulteriore forma di protezione rispetto allo status di rifugiato, basato sulla Convenzione di Ginevra che presuppone una persecuzione individuale. La protezione sussidiaria, infatti, viene riconosciuta nei casi in cui un richiedente asilo non può essere rimpatriato nel suo paese di origine, poiché sarebbe a rischio di subire un danno grave, a causa di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto. Inoltre, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria in caso di pericolo di subire la tortura, la condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra.
– Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – non avendo diritto a nessuna delle forme di protezione internazionale di cui sopra – necessita comunque di una forma di protezione e/o assistenza in quanto ad esempio particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o che non può essere rimpatriati per altri motivi.
– Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
– Un migrante irregolare, comunemente, ma in modo errato, definito ‘clandestino’, sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. Il migrante irregolare è colui che: a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.
– I “flussi migratori misti” sono flussi composti da migranti economici, richiedenti asilo e rifugiati che si muovono in maniera irregolare, spesso usando le rotte e i mezzi di trasporto gestiti dalle bande criminali che da queste attività traggono grandi profitti.
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