Assegno famiglie entro 31 gennaio

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Assegno per famiglie numerose: va chiesto entro il 31 gennaio e basta un permesso di soggiorno che consente di lavorare

Nei Comuni i possibili beneficiari stranieri fanno fatica a presentare la domanda e si rivolgono all’ASGI che ricorda:  “È importante presentare la domanda entro il 31 gennaio, altrimenti si perde il diritto”

Entro il 31 gennaio 2015 il genitore  naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori conviventi ed  iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) può presentare la richiesta per ottenere l’assegno per famiglie numerose presso il proprio Comune di residenza .

A questa prestazione sociale hanno diritto tutti i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno valido per poter lavorare in Italia (ad. es. un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia o attesa occupazione), oltre a coloro che detengono  un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, ai titolari di protezione internazionale e ai familiari di cittadini comunitari che avevano già diritto all’assegno in base alla precedente normativa. Lo prevede la Direttiva europea 2011/98 che garantisce a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che sono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita.

Tuttavia l’Italia, nel recepirla nel proprio ordinamento con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, in vigore dal 6 aprile 2014, contrariamente a quanto l’ASGI aveva richiesto durante l’iter parlamentare, non ha correttamente adeguato il diritto interno, perché non ha rimosso le clausole di esclusione che impediscono la parità di trattamento in tema di prestazioni sociali ai cittadini di Paesi terzi presenti in Italia regolarmente e con un titolo di soggiorno che li abilita al lavoro.

Tra queste prestazioni vi è anche l’assegno INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 L. 448/98 e successive modifiche e che va richiesto dai genitori con almeno 3 figli minori conviventi che hanno i requisiti di reddito previsto al proprio Comune perentoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Molti Comuni non accettano le richieste dei cittadini stranieri e si rivolgono all’ASGI.

“È importante presentare la domanda entro la data del 31 gennaio” ricorda l’avv. Alberto Guariso del Servizio antidiscriminazione dell’ASGI” altrimenti si perde il diritto all’assegno”. “In caso di rifiuto ad accettare la domanda da parte del Comune, inviatela all’ente locale con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”.

L’ASGI invita i cittadini stranieri, genitori di almeno 3 o più figli minori a carico e conviventi, verificati gli altri requisiti, a presentare presso il proprio Comune di residenza entro e non oltre il 31 gennaio 2015 la richiesta di assegno per famiglie numerose. Altresì l’ASGI invita i Comuni ad accogliere le richieste.

Sul sito sono pubblicate alcune FAQ
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