Chiariamo il reato di clandestinità

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In questi giorni si fa un gran parlare della legge Bossi-Fini, del reato di clandestinità e della sua abolizione. Il quotidiano “La Repubblica”  ha avviato una raccolta di firme per l’abrogazione della legge Bossi-Fini.

È appena il caso di ricordare che i radicali avevano proposto una serie di referendum (e qui non intendo entrare nel dibattito su radicali e referendum) per abrogare, fra le altre cose, il reato di clandestinità e l’articolo del Testo Unico (D.Lgs. 286/98) che lega la durata del permesso di soggiorno al contratto di lavoro.
Questi due referendum, contrariamente a quelli sulla giustizia sponsorizzati da Silvio Berlusconi, non hanno ottenuto il numero di firme necessario. Fa davvero riflettere questa scoperta tardiva dei guasti prodotti dalla legislazione sull’immigrazione.

Comunque anche qualora il reato fosse abolito, rimarrebbe l’irregolarità amministrativa, sanzionabile con l’espulsione. Questo significa che, se una persona, per qualsiasi motivo, non fa subito domanda di asilo politico, viene espulsa.

Se invece presenta la domanda, ma la stessa non è accettata, viene rimandata al suo paese. Questa espulsione provoca l’iscrizione al Sistema Informatico Schengen (sistema informatizzato comune di scambio sul controllo delle frontiere); ciò significa che questa persona non potrà, per almeno cinque anni, fare ingresso in uno qualunque dei paesi dell’area Schengen e neppure presentare domanda di lavoro all’uscita (eventuale) del decreto sui flussi.

Per maggiore chiarezza riporto qui sotto il parere postato su Facebook dal professor Fulvio Vassallo Paleologo, docente all’Università di Palermo:
Su molti giornali, anche nel sito web del “Sole 24 ore” sembra che la procura di Agrigento dichiari che l’applicazione dell’art. 10 bis (reato di immigrazione clandestina) del t.u. 286/1998, come modificato dalla Bossi-Fini e dal pacchetto sicurezza imposto dalla Lega e da Maroni nel 2009, costituisca un atto dovuto per legge. In realtà la stessa procura di Agrigento, proprio in applicazione della legge ed in coerenza con l’indirizzo stabilito dalla corte costituzionale nel 2010 con la sentenza n. 250, richiede l’archiviazione e sono i giudici di pace a disporre ulteriori indagini.

Ecco una richiesta di archiviazione promossa dalla Procura di Agrigento nel caso di cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa ed iscritti nel registro degli indagati per il reato punito dall’art. 10 bis D.Lvo n. 286/98. (Vedi file allegato).
“Visto il livello del dibattito sull’abrogazione del reato di immigrazione clandestina, ennesimo argomento di distrazione di massa, ecco qui la valenza pratica dell’art. 10 bis del Testo Unico n. (Decreto legislativo 286 del 1998) sull’immigrazione, come modificato dalla legge Bossi -Fini nel 2002 e dal pacchetto sicurezza Maroni nel 2009 ( che appunto introdusse questo reato).

Il problema sta tutto nel fatto che molti potenziali richiedenti asilo non intendono rimanere in Italia, e se non presentano subito una istanza di asilo, rimangono nella condizione di immigrati irregolari. Altri problemi stanno nelle gravi carenze del sistema di accoglienza, vedremo adesso come useranno i soldi che il governo ha deciso di investire, e nei ritardi cronici delle procedure, oltre un anno per l’esito della procedura. Tutto questo confonde il problema dell’accoglienza dei richiedenti asilo con la questione dell’applicazione del reato di immigrazione clandestina”.

Anche i fautori dell’abrogazione del reato di immigrazione clandestina sostengono le espulsioni facili ai danni degli immigrati, raccogliendo le sollecitazioni dei sindacati di polizia. Quando dico espulsioni facili dico espulsioni che non rispettano le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali, ad esempio la salute o l’età, e il diritto di chiedere una qualche forma di protezione internazionale, o di far valere legami familiari. Rimane stucchevole l’imbarazzo della sinistra di governo che non vuole scontentare neppure il ministro dell’interno Alfano, alleato essenziale per la prosecuzione della politica delle larghe intese. Cominciano ad abbattere le garanzie dello stato di diritto per gli immigrati da espellere, proseguiranno, anzi hanno già cominciato con gli italiani, come si verifica già dopo gli arresti nelle camere di sicurezza delle questure e nelle carceri. Democrazia a rischio in Italia”.

Qui sotto trovate inoltre il comunicato stam,pa dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) sul reato di clandestinità:

L’inutilità del reato di ingresso e soggiorno illegale e le buone ragioni per la sua rapida abrogazione.
asgi, clandestinità
Il recente tragico naufragio di Lampedusa e l’iscrizione al registro degli indagati dei sopravvissuti da parte della Procura di Agrigento ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il reato di ingresso e soggiorno illegale.
In questa nota ASGI traccia brevemente il quadro della situazione ed evidenzia le ragioni e le conseguenze sin qui prodotte dalla sua introduzione nel 2009, con il c.d pacchetto sicurezza, fortemente voluto dall’allora ministro all’Interno, Roberto Maroni (e non dalla c.d. legge Bossi-Fini, risalente al 2002) . Pacchetto sicurezza con cui, ricordiamo, all’epoca si era cercato di introdurre l’obbligo di segnalazione degli stranieri che accedevano ai presidi sanitari, previsione poi abbandonata anche a seguito della forte opposizione degli ordini dei medici.
E’, dunque, positivo che si riapra il dibattito sulle irragionevoli ragioni dell’esistenza di un reato inutile, che rivela l’incapacità e la non volontà del legislatore di disciplinare in modo efficace e realistico i canali di ingresso regolare dell’immigrazione, fenomeno strutturale che è illusorio possa essere governato con norme penali .
Un reato che, ad oggi, risulta fonte di spese per lo Stato che impegna rilevanti risorse per la celebrazione dei processi, con un aggravio burocratico per gli uffici, al punto che lo stesso Ministero della giustizia ne ha proposto l’abrogazione nel maggio 2013.
Contrariamente a quanto si pensi, il reato di clandestinità non è causa di sovraffollamento carcerario perché chi lo commette e’ punito con una contravvenzione che prevede il pagamento di un’ammenda da 5.000 a 10.000€, che non viene mai riscossa, infatti chi soggiorna illegalmente non è titolare di beni patrimoniali alla luce del sole, aggredibili dall’ Agenzia delle entrate. La detenzione, inoltre, non puo’ essere prevista perchè punire l’irregolarita’ con il carcere contrasta con la Direttiva rimpatri come a più riprese affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea .
Un reato inutile e dannoso, dunque, previsto da una c.d.” legge manifesto”, che al pari delle grida manzoniane, vuole affermare astrattamente che la clandestinità è reato, perché così si dà l’illusione che lo Stato è forte (con i deboli), anche se non serve a nulla e incide sulla spesa pubblica senza alcun ritorno.
La vera utilità del reato di clandestinità consiste nel fornire all’elettorato il “tranquillante messaggio” conseguente alla parificazione del migrante irregolare al delinquente:non vi sono dunque ragioni per mantenerlo in vita, e chi afferma il contrario o non è informato o ha interesse al mantenimento per fini propagandistici. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
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