Clandestino chi

Clandestino chi

Da circa una settimana, assistiamo sempre più esterrefatti, increduli e indignati, agli sbarchi alla disperata situazione di Lampedusa. Situazione prevista con largo anticipo proprio dal ministro dell’interno Roberto Maroni che, non molto tempo fa, aveva parlato, esagerando in modo incredibile, di “Rischio di esodo biblico da parte di un milione e mezzo di persone”.

Purtroppo però, il ministro non ha fatto nulla in attesa degli arrivi, e così ora la situazione di Lampedusa è la vergogna che giornali e televisione ci mostrano ogni giorno.
I migranti che arrivano sono classificati come “clandestini” sia dai pubblici amministratori, sia dai media (che dimostrano una volta di più di non conoscere la “Carta di Roma“).
La parola clandestino, letteralmente, significa “Colui che si nasconde alla luce del giorno”.
Non sembra che coloro che sbarcano a Lampedusa siano persone che si nascondono, né di giorno, né di notte. Quindi questa parola dev’essere cancellata dal vocabolario della migrazione.
Chi parla così, inoltre, dimostra una scarsa conoscenza delle leggi italiane, prima fra tutte la Costituzione che, all’articolo 10, tutela “lo straniero al quale, sia impedito nel suo paese, l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” e la stessa legge sull’immigrazione n. 286/98 (che, all’art. 2 comma 1 recita: “1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”).
In Italia le principali leggi che hanno recepito le direttive europee sull’asilo politico. (2004/83/CE e 2005/85/CE) sono il Decreto Legge n. 251 del 2007 e il n. 25 del 2008.  La direttiva distingue tra tre diverse tipologie:
– il rifugiato politico, cioè chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato;
– chi ha diritto alla protezione sussidiaria, cioè lo status che può essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d’origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese;
– chi non rientra nei due casi precedenti, che può ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, come previsto dalla legge.
Il ministro Maroni lo sa?
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