Cos’è il lavoro atipico
Con l’introduzione della flessibilità, assistiamo a una grande varietà di lavori che sono stati chiamati, appunto, atipici. Vediamo di cosa si tratta.
Possiamo suddividere i lavori atipici in quattro categorie:
1) Lavoratore autonomo occasionale con compenso inferiore a 5000 euro, regolato dall’art. 2222 del Codice civile;
2) Lavoro autonomo occasionale con compenso superiore a 5000 euro, regolato dall’art. 2222 del Codice civile.
3) Collaborazioni tramite contratto a progetto (co.co.pro), regolato dall’art. 61, comma 1 decreto legislativo (D.Lgs.) n. 276 del 2003 (legge Biagi);
4) mini co.co.co simile al precedente e regolato dall’art. 61 comma 2 del D. Lgs. 276/2003.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono regolate dal libro quinto del Codice Civile, denominato Del lavoro.
L’articolo 2222 recita:
Contratto d’opera: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con un lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo“.
Il lavoratore, cioè, è completamente svincolato dal committente, l’attività ha carattere episodico e non continuativo, non ci sono vincoli di orario e il prestatore d’opera non è inserito nell’organizzazione aziendale del committente.
Le collaborazioni a progetto sono regolate dalla legge Biagi e “Devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici” (art, 61, comma 1); sono escluse “le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente“, purché siano inferiori a 5000 euro annui
(art. 62, comma 2)
Esempi di prestazioni occasionali:
Falegname con la passione del canto che tiene alcuni concerti percependo un compenso di 1000 €;
Casalinga che, per un mese, va a fare la colf in una famiglia;
Obblighi fiscali:
Il committente trattiene dal compenso pattuito la quota del 20% quale ritenuta d’acconto; si tratta di un anticipo dell’Irpef che il prestatore provvederà a conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi.
L’aliquota del 20% può essere versata soltanto dai sostituti d’imposta (le persone fisiche, per esempio, non lo sono). Inoltre se il committente non ha il domicilio fiscale in Italia (e quindi non paga le tasse in Italia) l’onere del versamento spetta al prestatore d’opera che provvederà in sede di dichiarazione dei redditi a denunciare anche la
prestazione occasionale effettuata.
Obblighi contributivi:
Nel caso in cui la prestazione superi la somma di 5000 euro annui diventa obbligatorio iscriversi alla gestione separata Inps ed effettuare i relativi versamenti.
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