F 35, stato di guerra e fiera armi
#F35 nessuna conferma nessuna disdetta.Numero di 90 stabilito precedente Governo.Programma prosegue secondo illustrazione data al Parlamento
— Roberta Pinotti (@robertapinotti) 17 Febbraio 2015
Ed ecco le ultime, pessime notizie, in tema di armi, armamenti e guerra.
- Abbiamo avuto conferme, arrivate dall’estero come sempre, che il governo ha definitivamente acquistato i disgraziati F35, nonostante siano inutili, costosissimi e scassati.
- Abbiamo scoperto che, all’interno delle riforme costituzionali che il Parlamento si appresta ad approvare c’è anche la modifica dell’art. 78, che regolamenta lo stato di guerra. L’articolo attualmente ha la forma seguente: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Con la modifica, quando la stessa sarà definitivamente approvata, l’articolo sarà così riformulato: “La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari”. Ciò significa che la concomitante modifica della legge elettorale permetterà al partito che avrà vinto le elezioni di dichiarare lo stato di guerra da solo. Per capire meglio la portata di queste modifiche è importante sottolineare quello che spiegano i costituzionalisti, è cioè:
(1) In seguito a tale decisione trova applicazione il diritto interno di guerra e si producono alcune deroghe ai principi costituzionali: in particolare, la durata delle Camere può essere prorogata (v.60) e le sentenze dei tribunali militari di guerra non sono ricorribili in Cassazione (v. 111). Poiché la deliberazione e la conseguente dichiarazione dello stato di guerra dovrebbero precedere le operazioni militari implicanti l’uso della forza, qualora ciò non accadesse si dovrebbe ordinare la cessazione di tali operazioni o ricondurle alla legalità attraverso i necessari adempimenti (deliberando, cioè, lo stato di guerra). La cessazione dello stato di guerra, momento essenziale per la disapplicazione del diritto di guerra, può essere deliberata dalle Camere unilateralmente, oppure seguire all’entrata in vigore di un trattato internazionale di pace, la cui ratifica viene sempre autorizzata dal Parlamento (v. 80).
(2) La deliberazione dello stato di guerra concerne soltanto le ipotesi di guerra internazionale fra Stati, non le situazioni di guerra civile interna, cioè quelle situazioni insurrezionali o comunque di grave turbamento dell’ordine pubblico per le quali può risultare necessario proclamare lo stadio d’assedio.
(3) I poteri necessari conferiti possono essere sia di natura amministrativa che legislativa: con riferimento a questi ultimi, si può parlare di delega anomala di poteri, in quanto essa ha natura obbligatoria (il Parlamento «conferisce» e non «può conferire») e non è tenuta a rispettare le condizioni previste dall’art. 76.
- Anche Vicenza ha finalmente la sua fiera delle armi! Lo scorso fine settimana, infatti, si è tenuta nella mia provincia la fiera Hit Show 2015. Questo è un settore merceologico che non conosce crisi, nel quale siamo primi al mondo per quanto riguarda l’esportazione di armi leggere (non solo da caccia!). E se per chi ha organizzato la manifestazione questo è un segnale positivo, per chi come me crede nella Pace, tutto questo fa solo tanta paura. E non bastano le rassicurazioni del comunicato stampa diramato a seguito dell’incontro con le associazioni pacifiste: guardate la foto sulla difesa personale qui sopra e ditemi che effetto vi fa…
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