In occasione della Giornata della Memoria 2015 vorrei ricordare alcuni fatti che non riguardano solo la Shoah, ma anche il Porrajmos. In particolare vorrei riproporre un confronto fra le leggi razziali e un’ordinanza comunale sulla sosta di Sinti e Rom (nel testo che propongo, le parole Sinti e Rom sono state sostituite da ebrei e ebraico).
Regolamento per la sosta degli Ebrei residenti o in transito nel territorio dello Stato Italiano.
Art. 1
Il presente regolamento disciplina la sosta e il transito degli Ebrei residenti o in transito nel territorio Italiano, sia su aree pubbliche che private.
Art. 2
L’Italia prende atto delle persone attualmente iscritte all’anagrafe della popolazione residente nello Stato, appartenenti a nuclei familiari ebrei, originariamente stanziali nel territorio.
Le nuove residenze saranno limitate alla ricettività sostenibile dell’area attualmente occupata in dalle famiglie ebree iscritte anagraficamente in questo Stato.
Art. 3
È vietata su tutto il territorio nazionale la sosta di veicoli e rimorchi destinati ad alloggio di ebrei se non nelle aree espressamente individuate.
Art. 4
Le aree attualmente occupate dovranno essere mantenute costantemente pulite, evitando inutili perdite e ristagni d’acqua dagli impianti idraulici.
[…]
Art. 5
Gli animali domestici di proprietà degli ebrei devono essere opportunamente custoditi onde evitare che possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli o disagio alle persone. I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati, e tale adempimento deve essere comprovato da idonea documentazione. I proprietari devono garantire la pulizia e l’igiene degli stessi.
Art. 6
E’ fatto divieto agli Ebrei di importunare le persone, gli esercizi pubblici o commerciali e le famiglie con continue richieste di servizi, elemosine, o altro che comunque siano origine di disturbo alla quiete dell’abitato. In particolare è vietato in maniera assoluta l’uso dei minori per le attività di accattonaggio.
Art. 7
La comunità ebraica e le persone che ne fanno visita dovranno mantenere un atteggiamento ed un decoro consono alla zona circostante e rispettare le tradizioni e la cultura autoctona.
Parenti ed amici non potranno sostare nei pressi dell’area o nell’area stessa.
L’accesso e le visite nelle aree cimiteriali dovrà avvenire secondo le norme previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, cui si fa espresso rinvio.
Art. 8
[…] L’evasione accertata dall’obbligo scolastico e lo sfruttamento dei minori per l’accattonaggio, danno luogo all’allontanamento dall’area occupata.
I minori ebrei frequentanti le scuole dell’obbligo devono sempre mantenere le condizioni igieniche personali idonee all’ambiente scolastico, evitando di arrecare disturbo o molestie agli altri alunni con odori o abbigliamento non adeguato.
Nota importante: Si ribadisce che il regolamento si riferisce a cittadini Sinti e Rom e che la parola ebrei è stata inserita per mostrare le similitudini con un triste passato.
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