I richiedenti asilo possono lavorare
Anche se in ritardo, ci tengo a comunicare questa importante modifica normativa che riguarda i richiedenti asilo (coloro cioè che hanno chiesto l’asilo politico in base alla convenzione di Ginevra). Fino allo scorso anno non era possibile lavorare finché non si otteneva il permesso di soggiorno per asilo politico. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 142 del 18.08.2015, le cose sono cambiate.
Ma vediamo di cosa si tratta: il decreto è stato emanato in attuazione della direttiva dell’Unione Europea (sempre sia benedetta) n. 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (15G00158) (GU Serie Generale n. 214 del 15-9-2015) entrata in vigore il 30/09/2015.
L’articolo n. 22 al comma 1 prevede che “Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all’articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente”.
Questa è davvero un’ottima notizia perché, anche se siamo in tempi di crisi, c’è sempre qualcuno che cerca dipendenti, magari per poche ore. È un’ottima notizia perché si spera possa arginare i dibattiti sul presunto mantenimento dei profughi da parte dell’Italia. È un’ottima notizia, infine, per i profughi stessi che potranno guadagnare qualcosa lavorando senza più limitarsi a fare volontariato.
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