Il contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno

A differenza di cittadini italiani, gli immigrati devono essere assunti con il contratto di soggiorno. Di cosa si tratta? Quale legge lo ha istituito? Chi è obbligato ad utilizzarlo?

In questo articolo se ne indicheranno le modalità di utilizzo.

La normativa

L’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno contestualmente all’assunzione di un lavoratore straniero, è stato introdotto dalla legge n. 189 del 2002, che ha apportato importanti modifiche alla legge sull’Immigrazione n. 286 del 1998. Contestualmente al contratto di soggiorno la normativa ha istituito lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) Ufficio Territoriale del Governo, in ogni Prefettura, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione degli stranieri.

Data la complessità della legislazione in materia, è necessario descrivere brevemente l’iter da seguire, sia quando si vuole assumere uno straniero che risieda all’estero, sia quando lo straniero risiede in Italia ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno che permetta di lavorare.

Nel primo caso:

  • si può fare richiesta di assunzione solo in presenza del decreto annuale sui flussi d’ingresso;
  • contestualmente alla richiesta di nulla osta all’assunzione (da presentare al SUI) il datore di lavoro presenterà la proposta di contratto di soggiorno contenente:
  • la tipologia di lavoro, la paga mensile (che non può essere inferiore a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria);
  • la garanzia che il lavoratore, al suo arrivo in Italia, potrà disporre di un alloggio idoneo;
  • l’impegno a garantire le spese di rimpatrio se il lavoratore dovesse rientrare in patria.

Nel secondo caso il datore di lavoro procede all’assunzione compilando il contratto di sTesto legislativooggiorno che sarà poi inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della locale Prefettura. La fotocopia della ricevuta è necessaria al lavoratore in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

La normativa stabilisce che si debba comunicare (sempre tramite raccomandata A/R) alla locale Prefettura – SUI ogni successiva variazione del rapporto di lavoro (orario, trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, stipendio o salario, ecc.)

  • Attenzione:Il contratto di soggiorno non si compila se il lavoratore è in possesso di: Carta per soggiornanti di lungo periodo;
  • Permesso di soggiorno per famiglia.

Il contratto di soggiorno in pratica

Il contratto di soggiorno modulo Q (il modulo R non è più utilizzato) si deve compilare a macchina o a stampatello in tre copie (per il datore di lavoro, per il lavoratore, per la prefettura). Contiene:

  • i dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore,
  • tipologia di permesso di soggiorno e condizioni contrattuali,
  • dichiarazioni di impegno del datore di lavoro e firma di entrambi;
  • istruzioni di compilazione.

Importante aggiornamento: Dal novembre 2011 il contratto di soggiorno non è più obbligatorio nel rinnovo del permesso, anche se le Poste non lo sanno (o non sono interessate a comunicarlo agli utenti, dato che nessuno si lamenta mai del non funzionamento del sito), come dimostra il loro Portale Immigrazione, dedicato ai rilasci/rinnovi dei permessi di soggiorno.

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