In attesa del permesso si può lavorare
A proposito di rinnovo del permesso di soggiorno, la nuova manovra ha modificato la legge sull’immigrazione dichiarando in modo inequivocabile che si può lavorare in attesa del rilascio o rinnovo del permesso.
È prassi consolidata da anni l’inserimento nella manovra economica di provvedimenti che non hanno nulla a che fare con l’economia e il bilancio dello Stato. La legislazione sull’immigrazione da questo punto di vista, rappresenta un caso esemplare. Non c’è finanziaria o decreto che non contenga un comma, un capoverso, un capitoletto di modifica della legislazione vigente.
E la manovra attualmente in discussione non fa eccezione; all’articolo 40, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, cd. “Salva Italia”, il governo ha modificato l’articolo n. 5 del Testo Unico sull’Immigrazione n. 286/98. La modifica riguarda la possibilità di lavorare nell’attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
Purtroppo, nonostante la legge preveda che il permesso di soggiorno debba essere rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta, i migranti debbono aspettare anche un anno e mezzo e a volte si vedono consegnare un documento già scaduto.
Nel 2007 l’allora ministro Amato aveva emanato una circolare per ribadire il concetto, e cioè che in attesa del rinnovo lo straniero mantiene tutti i diritti legati al suo status. Ma non è stato sufficiente.
Adesso, la norma ha assunto forza di legge e i datori di lavoro sono tenuti a rispettarla, assumendo senza problemi anche chi si ha soltanto il cedolino delle poste.
Di seguito il testo dell’articolo aggiunto dal decreto Monti.
Art. 5 – Permesso di soggiorno
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Buondi’, Questa legge è ancora in vigore? (2020)
Buongiorno, sì la legge è ancora in vigore. Può consultare il testo aggiornato qui sotto (art. 5 comma 9-bis): https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2.
Grazie e buona vita!