Italia ancora fuori dal diritto
Libertà negata e diritti respinti contro la Costituzione e le Direttive Comunitarie
di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
Dove sono questi provvedimenti, quando sono stati emanati e notificati ai destinatari delle misure di allontanamento forzato, quali possibilità di ricorso effettivo sono state accordate, sulla base di quali disposizioni di legge le persone sono state condotte sugli aerei o sulle navi, con uno spettacolo mediatico indegno, con persone private persino delle cinture e dei lacci delle scarpe?
I CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) non possono essere utilizzati neppure parzialmente come “centri chiusi”, per espresso divieto delle leggi interne e delle direttive comunitarie, e lo stesso vale, dopo la prima identificazione, per i cd. centri di accoglienza introdotti dalla legge Puglia nel 1995. Le tendopoli definite come centri di accoglienza ed identificazione non hanno alcuno statuto giuridico, come le persone che vi vengono internate. Appare priva di qualsiasi fondamento normativo anche il trattenimento nelle tendopoli/CIE, come quelle di Manduria e Caltanissetta, recentemente istituite per decreto dal ministero dell’interno con una evidente limitazione della libertà personale dei migranti che vi vengono trattenute. E adesso si intende andare ancora oltre. Nell’ultimo decreto del 7 aprile la prospettiva evidente è quella di installare anche nei paesi del nord Africa strutture di “contrasto dell’immigrazione irregolare”, probabilmente altri centri di detenzione, o basi per operazioni di “pattugliamento congiunto”, sempre che i nuovi governi di Tunisia ed Egitto giungano a tanto, confermando gli accordi precedentemente sottoscritti dall’Italia con alcuni dei peggiori dittatori che fino a qualche settimana fa sono stati ancora al potere in Africa.
Sempre alla stregua dell’art. 13 del Regolamento frontiere Schengen, “le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale.
Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.
Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato”.
Il Regolamento comunitario n. 562 del 2006 prevede dunque formalità e garanzie che in Italia non vengono rispettate ed accorda un preciso diritto di risarcimento danni a tutte le persone che siano vittime di un respingimento arbitrario.
Occorre ricordare inoltre che in base alla direttiva 2005/85/CE ed alla normativa interna di attuazione, il Decreto legislativo n.25 del 2008, la polizia di frontiera è obbligata a verbalizzare la volontà anche espressa verbalmente di chiedere asilo, trasmettendo immediatamente la richiesta alla competente Commissione Territoriale, senza avere più quella discrezionalità nel ritenere la domanda manifestamente infondata come era previsto all’art. 1 della vecchia legge Martelli del 1990.
Le norme comunitarie violate costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico interno ed in caso di violazione da parte delle autorità amministrative vanno accertate tutte le responsabilità .
Chiediamo ancora una volta che la magistratura competente apra immediatamente una indagine
per accertare se i cittadini stranieri (ovvero alcuni dei cittadini stranieri) ospitati presso centro di Lampedusa si trovino in una condizione di illecita limitazione della libertà personale;
accertare se nei loro confronti siano stati adottati e notificati provvedimenti amministrativi -e quali – che giustifichino tale privazione d’urgenza della libertà personale da parte delle autorità di polizia;
accertare se tale privazione della libertà personale sia stata convalidata dalla competente autorità giudiziaria nei termini imposti dalla vigente normativa;
accertare se siano stati accompagnati coattivamente fuori dall’Italia alcuni dei cittadini stranieri trattenuti nel Cpa di Lampedusa ed in base a quale provvedimento, ed eventualmente se il provvedimento di accompagnamento sia stato convalidato dal competente Giudice di Pace;
accertare se nella fattispecie in esame ricorrano gli estremi del reato di cui all’art. 605 c.p., e/o altre disposizioni sanzionatorie penali legate all’abuso da parte delle autorità amministrative degli strumenti di limitazione della libertà personale..
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