La mendicità ridiventa reato?

Mendicità ridiventa reato, Poveri, sindaci veneti

…”Alle persone che, in modo ripugnante, arrecano disturbo ai passanti, o avvalendosi dell’ausilio di animali, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolento per destare l’altrui pietà”.

Questa è una parte dell’emendamento al decreto sicurezza in discussione in Parlamento che prevede il foglio di via obbligatorio.
Queste le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità del reato di “mendicità” di cui all’art. 670, comma 1, del codice penale (sent. n. 519 del 1995):
«Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che – senza indulgere in atteggiamenti di severo moralismo – non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a “nascondere” la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli. Quasi in una sorta di recupero della mendicità quale devianza, secondo linee che il movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizzò nelle tavole della legge penale, preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso la istituzione di stabilimenti di ricovero (o ghetti?) per i mendicanti».
Ed ecco il giudizio dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) al pacchetto sicurezza, nel 2008:
 Con i vari pacchetti-sicurezza abbiamo assistito al passaggio dalla guerra alla povertà, che ha rappresentato l’orizzonte del costituzionalismo del secondo dopoguerra, alla guerra ai poveri; la criminalizzazione – attraverso strumenti penali e amministrativi – delle cause profonde dell’immigrazione: gli straordinari squilibri tra i pochi nord e i molti sud del mondo, la fame, la guerra, l’oppressione di regimi dittatoriali. Rispetto a quelle cause, ritorna – e si afferma su scala globale – la tendenza «a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli».
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