L’ingresso per lavoro in Italia

Ingresso

L’iter burocratico dell‘ingresso per lavoro in Italia:

Non esiste nel nostro paese la possibilità di entrare per cercare lavoro. Se, per esempio, una persona entra con un visto d’ingresso per turismo e, mentre è in Italia, trova un’opportunità di lavoro, non la può accettare, perché il permesso turistico non si può convertire. Anche i datori di lavoro, se devono assumere un lavoratore immigrato, devono farlo soltanto in precisi periodi, stabiliti (ma non tutti gli anni) dalla legge.

La procedura passo passo:

i) Il datore di lavoro deve

  1. attendere l’emanazione del decreto sui flussi – la legge che stabilisce quanti cittadini stranieri possono entrare in Italia ogni anni per lavoro.
  2. Inviare telematicamente la domanda il giorno e l’ora stabiliti dal decreto;
  3. inviare il contratto di soggiorno, che deve rispettare i minimi sindacali previsti,
  4. garantire l’alloggio del lavoratore e il pagamento delle spese di rimpatrio dello stesso.

ii) La prefettura competente per territorio deve verificare:

  1. che la domanda rientri nelle quote;
  2. l’assenza di un lavoratore italiano o comunitario, iscritto al centro per l’impiego, disponibile ad accettare quel lavoro (in questo caso il datore di lavoro può comunque ribadire l’intenzione di assumere quella determinata persona);
  3. l’assenza di motivi ostativi da parte della questura.

iii) La legge stabilisce che il nulla osta, debba essere rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, ma i tempi sono altri. Quando il nulla osta è rilasciato, il datore di lavoro

  1. lo invia allo straniero (che dovrebbe trovarsi nel suo paese d’origine, anche se spesso il decreto flussi viene utilizzato per regolarizzare persone che stanno già lavorando in Italia);
  2. questi si reca all’ambasciata italiana del suo paese a chiedere il visto d’ingresso.
  3. Quando otterrà il visto il lavoratore potrà fare ingresso in Italia
  4. entro 8 giorni, chiedere alla prefettura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno.
  5. La prefettura, dopo le opportune verifiche, provvederà a rilasciargli il modulo con la domanda da presentare all’ufficio postale.
  6. In prefettura inoltre, lo straniero dovrà sottoscrivere l’accordo di integrazione, in vigore dal marzo 2012; firmandolo egli si impegna a:

a) studiare la lingua italiana (almeno livello A2);

b) studiare la Costituzione e il funzionamento dello Stato;

c) impegnarsi a mandare i figli a scuola;

d) impegnarsi a pagare le tasse e i contributi.

Entro un anno dovrà dimostrare di aver assolto ai propri obblighi; un complesso sistema di punti (come per la patente) servirà a stabilire il suo livello. Se non dimostrerà di aver studiato rischia di non vedersi rinnovare il permesso di soggiorno e di dover quindi tornare al proprio paese.

    1. A questo punto non gli resta che aspettare la risposta degli uffici competenti al rilascio del permesso di soggiorno con le stesse modalità relative al rinnovo .

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