In un periodo in cui, con continue ordinanze dei nostri sindaci, si combattono i poveri anziché debellare la loro povertà (come sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti dell’Uomo), mi sembra importante ricordare quello che, nell’ormai lontano 1995, stabilì la Corte Costituzionale a proposito del reato di mendicità.
Proprio qui, in un blog che raccoglie frasi celebri, trovo che sia fondamentale fare spazio alle frasi celebri della legge, perché la legge è fondamento e sale della democrazia.
Con la sentenza n. 519 del 1995, la suprema Corte dichiarò l’illegittimità del reato di “mendicità” di cui all’art. 670, comma 1, del codice penale:
«Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che – senza indulgere in atteggiamenti di severo moralismo – non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a “nascondere” la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli.
Quasi in una sorta di recupero della mendicità quale devianza, secondo linee che il movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizzò nelle tavole della legge penale, preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso la istituzione di stabilimenti di ricovero (o ghetti?) per i mendicanti».
Buona riflessione a tutti e tutte.
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