Nuove scadenze vincolanti nei procedimenti amministrativi
Riporto qui sotto l’articolo pubblicato nel sito del governo relativamente alla nuova durata dei procedimenti amministrativi. È interessante notare che soltanto le pratiche riguardanti acquisto della cittadinanza italiana e immigrazione sono state escluse dalla legge. Chissà perché…
In vigore dal 21 settembre 2010 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno durata pari o superiore ai novanta giorni, in attuazione all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo non può, in ogni caso, superare i 180 giorni, salvo che si tratti di procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di procedimenti sull’immigrazione.
Con i Decreti nn. 142-143, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2010, approvati dal Consiglio dei ministri del 16 luglio 2010, è stata definita la durata di quei procedimenti più complessi, la cui conclusione non può essere fissata in trenta giorni.
Regolamentata, così, la durata di alcuni procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilità dei Sottosegretari di Stato per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Nella individuazione del termine di conclusione, acquisite le relazioni giustificative riferite ai singoli procedimenti, è considerato prioritario l’obiettivo di tempestiva risposta ai cittadini, tenuto conto della complessità e dell’articolazione dei procedimenti.
Inoltre, la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Le controversie in materia di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, c.1 ter sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato a causa dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine di ‘acquisire certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Tra i procedimenti che necessitano di 120 giorni per essere completati, sono compresi i pagamenti ai fornitori e l’autorizzazione alle procedure di adozione internazionale. Per completare il piano di ripartizione dell’8×1000 servono 138 giorni, mentre ne occorrono 180 per espletare le procedure del Concorso annuale “Premio Matteotti”.
Il termine di 90 giorni è stato individuato, invece, con riguardo alla conclusione del procedimento, di competenza del Servizio per le pubblicazioni ed eventi, relativo alla concessione di premi della cultura a soggetti meritevoli di riconoscimento per il contributo apportato alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana nel mondo.
Redazione internet – Ivana Madonna
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