Per evitare la corruzione in Parlamento…

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riforma difesa, evitare la corruzione in Parlamento

Tratto da immigrazione oggi. Con queste piccole modifiche sarebbero risolti tutti i problemi e potremmo evitare la corruzione in Parlamento.

(Articoli estratti dal testo unico sulla condizione dello straniero e disciplina dell’immigrazione e liberamente riadattati)
Art. 4 bisAccordo di integrazione
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani che aspirano a cariche pubbliche elettive e di quelli che esercitano il diritto di voto, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte del cittadino italiano, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione ad una competizione elettorale, a livello locale, regionale e nazionale, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di svolgimento del mandato elettorale. La stipula dell’accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per assumere la carica. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del mandato e l’allontanamento immediato dalla carica ricoperta.”
Per completare la riforma, però, si dovrebbero mutuare dal testo unico immigrazione anche un altro paio di norme che, se applicate correttamente, potrebbero favorire – alla pari di quanto ci si aspetta dallo straniero che vive in Italia – una condotta virtuosa da parte di chi ha la responsabilità di governo del Paese, dal seggio del piccolo comune a quello nazionale:
“Art. 4 – Cause di ineleggibilità
1. Non è ammesso all’elettorato attivo in Italia il cittadino che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato … o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”.
“Art. 5 – Revoca del mandato elettorale
1. Il mandato elettorale viene revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’accesso sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il mantenimento nella carica elettiva e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.”
(Raffaele Miele)
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