Profughi e iscrizione anagrafica
Importante notizia per gli stranieri in possesso di permessi di soggiorno per motivi umanitari o in attesa della protezione temporanea. Potranno ottenere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporaneamente residente.
I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari o in attesa della protezione temporanea potranno chiedere l’iscrizione anagrafica nello Schedario della popolazione temporanea.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’ufficio anagrafe del comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora.
Ciò è quanto disposto con Ordinanza 23 novembre 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri – “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3982, G.U. del 30 – 11- 2011)
Art. 4
1. Nell’ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, ai soggetti di cui al comma 2 si applica ai fini anagrafici l’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l’iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea».
2. Possono chiedere l’iscrizione temporanea:
a) i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
b) i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
3. L’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea» deve essere presentata all’ufficio anagrafe del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora. Unitamente all’istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 e titolo di viaggio per stranieri;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, attestato nominativo certificante la qualita’ di richiedente asilo o del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all’interessato dal questore ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 25.
4. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, l’istanza di cui al comma 3 deve essere corredata della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora.
Tratto da Deaweb
Fonte Asgi
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