Rachel: ecco cosa dice la legge
A proposito di Rachel, la bambina nigeriana morta per disidratazione perché non curata adeguatamente dall’ospedale, ecco il testo di alcune leggi:
TESTO UNICO delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ART.2 – (DIRITTI E DOVERI DELLO STRANIERO)-(LEGGE 6.03.1998, N. 40, ART. 2; LEGGE 30.12.1986, N. 943, ART. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
La Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA -1989
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell’uomo
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d’opinione politica o di altro genere, d’origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Queste parole contano qualcosa, o sono soltanto parole?
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!