Sul reato di clandestinità
Mentre gli esperti tentano di capire qualcosa sull’emendamento che, dicono, elimina il reato di clandestinità, il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, a nome del governo che ha presentato l’emendamento, dichiara: “Chi per la prima volta entra clandestinamente nel nostro Paese non verrà sottoposto a procedimento penale, ma verrà espulso”.
Dunque parrebbe di capire che si tornerà alle origini, cioè a quanto previsto dalla legge n. 40/98 detta Turco-Napolitano dal nome dei suoi estensori. Quello che troppo poche persone sanno, infatti, è che chi entrava irregolarmente in Italia era comunque espulso.
E qui sotto potete vedere alcune chicche della tanto decantata legge voluta da Livia Turco e Giorgio Napolitano: l’art. 6, per esempio, prevedeva l’arresto fino a sei mesi per chi non esibiva i documenti di identificazione.
Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
- Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila.
Qui invece vediamo cosa diceva la legge a proposito di respingimento ed espulsione:
Art. 8 Respingimento
- La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l’ingresso nel territorio dello Stato.
Art. 11 Espulsione amministrativa
- Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri.
- L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 8;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 13 Espulsione a titolo di misura di sicurezza
- Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
- Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare lapena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del Codice penale né le cause ostative indicate nell’articolo 12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 4.
È interessante notare che “l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione” esiste dal 1998 e, come tante, troppe modifiche strombazzate da governo e parlamento come risolutive dei problemi, è in realtà pura propaganda. Il problema semmai è un altro: che magari gli stati di provenienza dei migranti non li vogliono indietro, o che, in cambio, chiedono fior di quattrini o altro. Il perché è logico: chi glielo fa fare di accollarsi la spesa di una persona che ha commesso il reato da noi?
In altri termini è facile dire “fuori gli irregolari, espelliamo i clandestini”, ma c’è qualcuno che pensa a cosa questo significhi? E se lo stato di cui il migrante è cittadino non lo vuole indietro, che si fa?
Fulvio Vassallo Paleologo su Facebook riprende il discorso di Manconi, così:
Una presa in giro che serve solo a fare immagine. Il reato di clandestinità va abolito per intero. E subito, con un decreto legge che chiuda anche i Cie. Tutto il resto è propaganda elettorale.
Infine invito tutte le persone che stanno parlando a favore o contro l’abolizione del reato di clandestinità leggere ed ascoltare l’intervista dell’avvocato Guido Savio, dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) che spiega in modo chiaro, professionale e preciso perché questo emendamento è perfettamente inutile. L’Italia è troppo piena di persone che parlano a vanvera di cose che non conoscono, sarebbe ora che, prima di parlare, si cominciasse ad informarsi ascoltando gli esperti (quelli veri). Buona lettura e buona meditazione.
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