Stranieri e assegno sociale
Risulta completamente falso quanto hanno detto molti organi di stampa in questi giorni e cioè che i cittadini stranieri si prendono l’assegno sociale appena arrivati in Italia. Senza contare che gli stranieri, se tornano in patria, lasciano in Italia quanto versato. Ottiene la pensione solo chi appartiene a un Paese che abbia sottoscritto accordi in tal senso con l’Italia (rarissime eccezioni).
Quindi: informarsi prima di parlare e scrivere! Ecco cosa dice l’Inps in materia:
CHE COS’È
L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.
Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno sociale. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
REQUISITI
Per ottenere l’assegno sociale è necessario avere i seguenti requisiti:
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65 anni e 7 mesi di età;
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stato di bisogno economico;
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cittadinanza italiana;
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per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
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per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
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residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
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direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi online>>Servizi per il cittadino>> Domanda di Prestazione Pensionistica (Pensione, Ricostituzione, Ratei) e Certificazione (salvaguardia, diritto a pensione);
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telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
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patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
QUANDO SPETTA
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
QUANTO SPETTA
La misura massima dell’assegno sociale è pari a 448,07 euro per 13 mensilità e per l’anno 2016 il limite di reddito è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato.
Hanno diritto all’assegno sociale in misura intera:
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i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
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i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
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i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
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i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
CALCOLO DEI REDDITI
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:
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redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
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redditi esenti da imposta;
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redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
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redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
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redditi di terreni e fabbricati;
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pensioni di guerra;
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rendite vitalizie erogate dall’Inail;
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pensioni dirette erogate da Stati esteri;
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pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
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assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:
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i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
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il reddito della casa di abitazione;
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le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
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le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
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assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
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arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
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