Stranieri e assegno sociale

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Risulta completamente falso quanto hanno detto molti organi di stampa in questi giorni e cioè che i cittadini stranieri si prendono l’assegno sociale appena arrivati in Italia. Senza contare che gli stranieri, se tornano in patria, lasciano in Italia quanto versato. Ottiene la pensione solo chi appartiene a un Paese che abbia sottoscritto accordi in tal senso con l’Italia (rarissime eccezioni).

Quindi: informarsi prima di parlare e scrivere! Ecco cosa dice l’Inps in materia:

CHE COS’È

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno sociale. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno sociale è necessario avere i seguenti requisiti:

  • 65 anni e 7 mesi di età;

  • stato di bisogno economico;

  • cittadinanza italiana;

  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;

  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, seguendo il percorso: Servizi online>>Servizi per il cittadino>> Domanda di Prestazione Pensionistica (Pensione, Ricostituzione, Ratei) e Certificazione (salvaguardia, diritto a pensione);

  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

  • patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

QUANDO SPETTA

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

QUANTO SPETTA

La misura massima dell’assegno sociale è pari a 448,07 euro per 13 mensilità e per l’anno 2016 il limite di reddito è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato.

Hanno diritto all’assegno sociale in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;

  • i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;

  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:

  • redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

  • redditi esenti da imposta;

  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);

  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);

  • redditi di terreni e fabbricati;

  • pensioni di guerra;

  • rendite vitalizie erogate dall’Inail;

  • pensioni dirette erogate da Stati esteri;

  • pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;

  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;

  • il reddito della casa di abitazione;

  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;

  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;

  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

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